Lo Statuto dell'Associazione Naturavalp
Art. 1 - E' costituita l'Associazione Culturale per lo sviluppo e la promozione del turismo della Valpelline "NATURA VALP"; è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati anche in forme indirette.
Art. 2 - L'Associazione persegue i seguenti scopi:
Promuovere la conoscenza del territorio della Valpelline attraverso iniziative di carattere economico, culturale, sociale, didattico, per la realizzazione di uno sviluppo responsabile del turismo che guarda con simpatia ai principi espressi dall’ A.I.T.R. (Associazione Italiana Turismo Responsabile).
Lo sviluppo del turismo deve essere basato sul criterio della sostenibilità, ciò significa che deve essere ecologicamente sostenibile nel lungo periodo, economicamente conveniente, eticamente e socialmente equo nei riguardi delle comunità locali e deve escludere ogni forma di aggressione al territorio e alle coscienze. Non rientrano in particolare tra le forme di turismo compatibili con le finalità dell’associazione il diporto motoristico aereo e fuoristrada.
Lo sviluppo del turismo deve essere basato sul criterio della sostenibilità, ciò significa che deve essere ecologicamente sostenibile nel lungo periodo, economicamente conveniente, eticamente e socialmente equo nei riguardi delle comunità locali e deve escludere ogni forma di aggressione al territorio e alle coscienze. Non rientrano in particolare tra le forme di turismo compatibili con le finalità dell’associazione il diporto motoristico aereo e fuoristrada.
Art. 3 - L’Associazione si prefigge di incentivare i rapporti tra gli operatori economici, culturali, sociali per sviluppare la reciproca collaborazione con la massima trasparenza con la finalità di creare una rete locale di cooperazione.
Art. 4 - L’Associazione intende promuovere e incentivare le iniziative autonome della popolazione locale destinate allo sviluppo del territorio attraverso programmi periodici che saranno il frutto del confronto tra gli operatori economici, culturali, sociali.
Art. 5 - L'Associazione “NATURA VALP” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere le imprese e le attività legate al turismo in Valpelline, frutto delle esperienze provenienti dalla tradizione e dall’innovazione.
In particolare e a titolo esemplificativo l’Associazione intende:
- Promuovere l’utilizzo e la commercializzazione dei prodotti (alimentari e artigianali) locali;
- Valorizzare e incentivare il rapporto umano e l’interazione tra i visitatori e la comunità locale;
- Incentivare la gestione famigliare o in linea con la cultura locale dei servizi di accoglienza;
- Favorire l’accesso ai diversamente abili;
- Promuovere un approccio alla montagna lento e rispettoso, capace di fare scoprire le peculiarità della nostra gente e dei nostri ambienti selvaggi;
- Coinvolgere la popolazione locale e valorizzarla all’interno dell’offerta turistica (racconti di vita da parte di anziani, opere in legno di artigiani, vita da allevatore …);
- Valorizzare i siti di interesse sparsi sul territorio (vecchi fontanili, alpeggi a volta, forni, piante monumentali, abitazioni tipiche, cascate, zona umida, laghi …);
- Promuovere le qualità salutari della nostra acqua (dépliant informativi, percorsi delle sorgenti, riscoperta delle fontane, ecc.).
In particolare e a titolo esemplificativo l’Associazione intende:
- Promuovere l’utilizzo e la commercializzazione dei prodotti (alimentari e artigianali) locali;
- Valorizzare e incentivare il rapporto umano e l’interazione tra i visitatori e la comunità locale;
- Incentivare la gestione famigliare o in linea con la cultura locale dei servizi di accoglienza;
- Favorire l’accesso ai diversamente abili;
- Promuovere un approccio alla montagna lento e rispettoso, capace di fare scoprire le peculiarità della nostra gente e dei nostri ambienti selvaggi;
- Coinvolgere la popolazione locale e valorizzarla all’interno dell’offerta turistica (racconti di vita da parte di anziani, opere in legno di artigiani, vita da allevatore …);
- Valorizzare i siti di interesse sparsi sul territorio (vecchi fontanili, alpeggi a volta, forni, piante monumentali, abitazioni tipiche, cascate, zona umida, laghi …);
- Promuovere le qualità salutari della nostra acqua (dépliant informativi, percorsi delle sorgenti, riscoperta delle fontane, ecc.).
Art. 6 - L'associazione “NATURA VALP” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono soci persone o enti che si impegnano a contribuire e partecipare alla vita dell’Associazione secondo necessità stabilite dagli associati stessi. I soci non costituenti saranno successivamente accettati previa richiesta scritta e per parere favorevole dell'assemblea. I soci costituenti che non vorranno più far parte dell'Associazione dovranno darne comunicazione scritta senza possibilità di rivalsa sopra le quote versate precedentemente.
Art. 7 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
Art. 8 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 9 - I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote stabilite dall’Assemblea annualmente ed in seguito in base alle iniziative approvate dall’Assemblea stessa o comunicate e accettate anche per via telematica dai soci.
Art. 10 - L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione o inviato a tutti i soci entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione o inviato a tutti i soci entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 11 - Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo;
il Presidente;
Art. 12 - L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno il 30% degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico del relativo verbale affisso all’albo della sede o inviato a tutti i soci almeno 7 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede o inviate a tutti i soci.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico del relativo verbale affisso all’albo della sede o inviato a tutti i soci almeno 7 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede o inviate a tutti i soci.
Art. 13 - L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
elegge il Presidente;
elegge il Vice Presidente;
elegge il Segretario;
elegge il Consiglio direttivo;
approva il bilancio consuntivo;
approva il regolamento interno.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Art. 14 - Il Presidente è eletto dall’Assemblea con il 50% più uno di preferenze. Il Consiglio direttivo è composto da 6 membri, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 4 membri. I membri del Consiglio direttivo, svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 4 membri. I membri del Consiglio direttivo, svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 15 - Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione HappyAlp. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:
il Presidente;
da almeno 4 tra i componenti del direttivo, su richiesta motivata;
richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
il Presidente;
da almeno 4 tra i componenti del direttivo, su richiesta motivata;
richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
Art. 16 - Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 17 - Il Collegio dei probiviri viene eletto in caso di necessità, è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
Art. 18 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria.
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 19 - Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Art. 20 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.